Art. 3.
(Sanzioni amministrative accessorie per i reati di lesioni e di omicidio colposi).

      1. Nei confronti del responsabile dei reati di lesioni personali colpose, al definitivo accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni e

 

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patenti amministrative relative alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
      2. Se la lesione personale colposa è grave o gravissima la sospensione prevista dal comma 1 è fino a due anni.
      3. Nel caso di omicidio colposo la sospensione prevista dal comma 1 è fino a quattro anni.
      4. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.